SPECIALE D.L. SVILUPPO-BIS - START UP INNOVATIVE, CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE IN DEROGA

Le start up possono stipulare contratti di lavoro a termine in deroga sia al D.Lgs. n. 368/2001 sia al contratto a causale di cui alla legge n. 92/2012. Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della societa' o per il piu' limitato periodo previsto per quelle gia' esistenti; come puo' operare il datore di lavoro decorsi i termini massimi previsti di durata del contratto o dei contratti a termine stipulati?

Fra le ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese contenute nel decreto sviluppo approvato nel Consiglio dei Ministri del 4 u.s., rientrano le disposizioni a favore delle imprese start-up innovative, intese quali società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i requisiti.

Oltre che agevolazioni fiscali e finanziarie, il decreto riconosce a queste società la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine in deroga sia al D.Lgs. n. 368/2001 sia al contratto a causale di cui alla legge n. 92/2012.

Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione della start up o per il più limitato periodo previsto per le società già esistenti che, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere definite come start-up.

Ciò premesso, interessa qui rilevare le previsioni in materia di rapporto di lavoro subordinato, in particolare per quanto attiene al contratto a tempo determinato stante che viene previsto che - quando il contratto è stipulato da una start up - le ragioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 si intendono sussistenti.

Il contratto a tempo determinato di cui si è detto può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Peraltro va considerato che entro il limite di durata massima, successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. Vale a dire che viene meno l’obbligo di rispettare l’intervallo di tempo previsto fra un contratto e l’altro, anche a seguito delle modifiche apportate al suddetto decreto legislativo dalla legge n. 92/2012.

Peraltro per quanto non disposto diversamente, ai contratti a tempo determinato delle start up ”si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Viene però specificatamente stabilito che, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, decorsi i termini massimi previsti di durata del contratto o dei contratti a termine stipulati, può procedersi esclusivamente con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rimanendo preclusa la possibilità di stipulare altre tipologie di rapporti di lavoro, compresi quelli di natura autonoma.

Vale ancora la pena considerare che ai rapporti di lavoro instaurati dalle start up non si applica il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

Qualora sia stato stipulato un contratto a termine, applicando le disposizioni del nuovo decreto sviluppo da parte di una società che non risulti avere i requisiti di start up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dalla norma in commento.

Fra le altre misure in materia di lavoro subordinato volte a favorire le start-up, si segnala inoltre la deroga al requisito codicistico dell’equivalenza professionale, di cui all’articolo 2013 c.c., ritenendo soddisfatto detto requisito anche qualora il lavoratore vengano attribuiti, in modo non prevalente, mansioni inferiori o superiori all’inquadramento contrattuale.

p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM
(Francesco SILVANO)

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