SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU INIDONEITA' FISICA DEL LAVORATORE E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Nel caso di infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività

attualmente svolta dal medesimo lavoratore, potendo quest’ultimo essere adibito a diversa attività, anche implicante l'adibizione a mansioni inferiori, a condizione che tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa e non comporti alterazione dell'assetto organizzativo della medesima.

(Cassazione, sentenza 13 settembre 2012, n. 15348).

LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM

Francesco SILVANO

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