CASSAZIONE: TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE E DEMANSIONAMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 marzo 2012 n. 4709 è tornata ancora una volta a occuparsi del tema licenziamento per giusta causa (ingiustificata assenza dal lavoro). Nel caso di specie, un lavoratore con mansioni di impiegato di 5° livello addetto all'ufficio commerciale viene trasferito ad altra sede per ragioni di logica aziendale.

La propria attività lavorativa, in seguito al trasferimento, subisce un radicale mutamento della sua posizione dovendo egli assumere la mansione di responsabile del magazzino materie prime. Infatti, dopo un primo periodo in cui il soggetto lavora nello stabilimento in questione, egli lamenta il demansionamento e si rifiuta di lavorare, mettendosi comunque a disposizione del datore di lavoro per svolgere mansioni equivalenti al suo inquadramento. Dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, intenta un primo procedimento in cui il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento e dispone il reintegro del lavoratore, mentre successivamente la Corte d'Appello accoglieva solo in parte il ricorso limitatamente al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ribadisce che "in tema di trasferimento, comportante un radicale mutamento della posizione lavorativa del dipendente, il trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ. (come nel merito), determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio." Il comportamento del lavoratore viene così giustificato dalla Suprema Corte che ribadisce che il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento e, se può

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integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento.

p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM (Francesco SILVANO)

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