RIFORMA LAVORO - SPECIALE APPRENDISTATO. LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO NEL TU DI RIFORMA

Il nuovo TU, sul modello gia' previsto dalla Biagi, individua tre distinte tipologie di apprendistato ma ne rivede in parte la disciplina:

  • a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; 
  • b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 
  • c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Di prossima pubblicazione su Il Quotidiano IPSOA le schede operative che guidano alla gestione del rapporto di lavoro, dall'assunzione alla cessazione. Uno degli obiettivi prioritari che il Governo intende perseguire con la recente Riforma del mercato del lavoro è sicuramente la valorizzazione del contratto di apprendistato quale strumento per il rilancio dell’occupazione giovanile. Si tratta di una forma contrattuale che ha da poco ricevuto un consistente riordino dopo l’approvazione del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, emanato in attuazione dell’art. 30 della L. n. 247/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011. Come noto, il periodo transitorio è appena trascorso e dallo scorso 25 aprile la nuova disciplina introdotta dal TU e integrata dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva di settore è entrata definitivamente in vigore. Tuttavia, il legislatore della Riforma ha ora previsto alcuni “aggiustamenti” alla disciplina di tale contratto che si traducono, sostanzialmente, nella previsione di alcune modifiche al già citato D.Lgs. n. 167/2011. In particolare: · Viene reintrodotto un periodo di durata minima del contratto che non può essere inferiore a sei mesi (modifica previste al comma 1, lett. a) dell’art. 2);· Viene espressamente specificato che durante il periodo di preavviso continua il rapporto di apprendistato, con ciò sciogliendo alcuni dubbi in merito alla valutazione del periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto (modifica prevista al comma 1 lett. m) dell’art. 2);· Viene mutato, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra il numero di apprendisti che un datore di lavoro può avere direttamente o anche indirettamente per il

tramite delle agenzie di somministrazione rispetto alle maestranze specializzate e qualificate (ora 3 a 2, il 100% solo per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle dieci unità, tre in tutto per i datori di lavoro che non abbiano maestranze qualificate e specializzate o che abbia maestranze inferiori a tre unità – modifiche previste al comma 3 dell’art. 2);· Viene resa esplicita la preclusione a stipulare contratto di apprendistato nelle ipotesi di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 (modifica prevista al comma 3 dell’art. 2);· Viene previsto che l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (30% per i primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (al netto delle cessazioni – modifica prevista mediante inserimento di un comma 3bis e 3ter all’art. 2). Dallo scorso 25 ottobre, poi, risulta ormai abrogata la normativa previgente ossia la L. n. 25/1955, gli artt. 21 e 22 L. n. 56/1987, l’art. 16 della L. n. 196/1997 – ma non risulta toccato il D.M. 28 febbraio 2000 recante i criteri per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale - nonché gli artt. da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276/2003. La riforma è costruita intorno ad alcune linee guida innovative: tra queste, la identificazione in un’unica norma delle disposizioni generali regolanti la materia (l’art. 2 del decreto), la definizione dell’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani; il ridimensionamento del ruolo delle Regioni con riferimento all’apprendistato professionalizzante e la conseguente valorizzazione della contrattazione collettiva la quale può stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione, quanto all’apprendistato professionalizzante. Spicca, tuttavia, nel disegno della riforma la necessità (o opportunità) di creare le premesse per un utilizzo reale e concreto di tale contratto, anche attraverso il raccordo con la formazione tradizionale. Obiettivo che viene realizzato attraverso il rilancio della prima forma di apprendistato, quello per la qualifica e il diploma professionale.

Il nuovo TU, sul modello già previsto dalla Biagi, individua tre distinte tipologie di apprendistato ma ne rivede in parte la disciplina: a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale per coloro che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età, finalizzato a conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (o, meglio, 29 anni e 364 gg), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; c) apprendistato di alta formazione e ricerca, anch’esso per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (o, meglio 29 anni e 364 gg) finalizzato a conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione dei ricercatori nonché per il praticantato funzionale all’accesso alle professioni ordinistiche. Tra le novità si segnala anche la possibilità di ricorrere al contratto di apprendistato per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza limiti di età, ciò al fine di fornire loro una qualificazione o riqualificazione professionale nonchè la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, per tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) che svolgono la propria attività in cicli stagionali.

p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM (Francesco SILVANO)


 

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