DISOCUPPAZIONE: INDENNITA' INPS NON FA PERDERE LO STATUS
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- Creato Martedì, 26 Giugno 2012 14:41
L’indennità INPS non influisce sullo stato di disoccupazione del lavoratore che può essere comunque assunto con agevolazioni per l'impresa: i chiarimenti sulle assunzioni agevolate di lavoratori disoccupati.
Per le imprese che assumono lavoratori disoccupati come noto sono previste interessanti agevolazioni (ex art. 8, comma 9, Legge 407/90) in merito alle quali l’INPS ha fornito chiarimenti con il Messaggio n. 10378.
L’Istituto chiarisce che l’indennità INPS non fa perdere lo status di disoccupato che deve sussistere ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
Pertanto, l’azienda può assumere anche chi percepisce il sussidio senza per questo perdere il vantaggio fiscale riservato a chi assume tali categorie di lavoratori.
Lo stato di disoccupazione si conserva «a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione» (articolo 4, D. Lgs. 181/2000), ma nella quota di reddito escluso dal imposizione bisogna inserire anche l’indennità, come spiega il messaggio INPS.
Dunque, il reddito annuale del lavoratore va calcolato senza considerare il reddito risultante da indennità di disoccupazione e in questo modo il lavoratore non perde lo status di disoccupato anche se percepisce un’indennità INPS: l’indennità di disoccupazione, infatti, non derivando da attività lavorativa non concorre a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione.
Il beneficio spetta alle imprese che assumano con contratto a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale sempre da 24 mesi.
I lavoratori non devono essere assunti in sostituzione di dipendenti delle stesse imprese licenziati o sospesi, indipendentemente dalla causa.
L’agevolazione consiste nell’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte dei datori di lavoro al 50% per un periodo di trentasei mesi, percentuale che sale al 100% per le imprese artigiane e per i datori di lavoro che rivestono la natura di impresa o impresa artigiana operanti nei territori del Mezzogiorno (per enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese la riduzione rimane del 50%).
L’INPS precisa infine che la certificazione dello stato di disoccupazione spetta ai Centri per l’impiego presso i quali è iscritto il lavoratore assunto.
p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM
(Francesco SILVANO)