SGRAVI PER I DATORI DI LAVORO QUALORA APPLICANO LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

Per l'anno 2011, è concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita. I soggetti devono inoltrare apposita domanda esclusivamente per via telematica all'Inps (D.M. 24 gennaio 2012).

Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate può essere rideterminata, per l'anno 2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale nella misura del 5%.

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la DPL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto; - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Restano escluse dall'applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego. Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'abilitati, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la DPL territorialmente competente; d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale della retribuzione imponibile e il numero dei lavoratori beneficiari; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM (Francesco SILVANO)


 

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