DEFINIZIONE DI LUOGO DI LAVORO - SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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- Creato Martedì, 19 Giugno 2012 10:42
Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività nell’ambito delle mansioni affidategli.
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011 (u. p. 27 gennaio 2011)
Duplice è l’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione riguardanti l’uno la definizione di “luogo di lavoro” tutelato dalla normativa antinfortunistica e l’altro l’applicazione dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo all’esercizio di fatto dei poteri direttivi.
Secondo il primo insegnamento il luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività lavorativa nell’ambito delle mansioni affidategli. Nella ratio della normativa antinfortunistica, infatti, il riferimento ai " luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa. In base al secondo insegnamento, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, facendo riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa per cui ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato tenuto, per ciò stesso, a norma delle disposizioni di legge, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
“In realtà”, prosegue la Sez. IV, “per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai ‘luoghi di lavoro’ ed ai ‘posti di lavoro’ non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l'attività lavorativa”.
p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM
(Francesco SILVANO)