COMUNICAZIONE DELLE FERIE PER EMAIL E LICENZIAMENTE PER ASSENZA INGIUSTIFICATA
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- Creato Lunedì, 04 Giugno 2012 10:03
Con sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, la Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento, avvenuto per giusta causa (assenza ingiustificata dal lavoro), di un dipendente che aveva richiesto di assentarsi con una comunicazione, fatta ai suoi responsabili, tramite posta elettronica (e-mail).
Ciò in quanto, a detta della Suprema Corte, la comunicazione rientrava nella prassi aziendale per la richiesta di ferie e così, come per il passato, l'assenza di una risposta formale era considerata come un silenzio-assenso.
Malattia e certificato medico in assenza di visita
Con sentenza n. 18697 del 15 maggio 2012, la V Sezione Penale della Cassazione ha affermato che i certificati medici di inidoneità al lavoro, privi della preventiva visita, ma effettuati con il solo contatto telefonico tra medico e paziente, non possono essere considerati validi e come tale configurano, nei confronti del medico, reato penale.