CASSAZIONE: INCIDENTE IN PIAZZA DURANTE UNO SPETTACOLO? RISPONDE IL COMUNE
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- Creato Lunedì, 04 Giugno 2012 09:57
Consulta testo sentenza n. 3951/2012 - In tema di responsabilità di cose in custodia, con sentenza n. 3951, depositata il 13 marzo 2012, la terza sezione civile della Suprema Corte ha stabilito
Infatti, nel caso di crollo di un palco per concerti da cui derivi il ferimento degli spettatori, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'amministrazione comunale ha osservato tutte le norme, attesa la permanenza del suo obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell' immobile e della struttura e/o di soggetto cui è riconducibile la esecuzione e/o il mantenimento della struttura sul suo immobile.
Secondo la ricostruzione della vicenda, il comune era stato condannato, in primo grado, al risarcimento dei danni perché non aveva adottato le misure idonee per garantire la sicurezza dello spettacolo pubblico. In secondo grado, i giudici distrettuali avevano invece escluso la responsabilità dell'ente pubblico in quanto l'evento doveva considerarsi come imprevedibile ed eccezionale: il cedimento dell'impalcatura era stata determinata dalla ressa degli spettatori.
Gli Ermellini, con sentenza suindicata, hanno invece cassato con rinvio la sentenza per una nuova pronuncia di merito: secondo i giudici di legittimità, la legge prescrive una serie di accertamenti preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte.
Sarà quindi il giudice di merito ad accertare se il Comune ha rispettato tutti gli obblighi di legge, adottando le misure preventive, anche al momento dell'autorizzazione alla associazione che organizza l'evento controllando, infine, la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo, onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori, sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne, se apposte, non fossero scavalcate.
LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM (Francesco SILVANO)