SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: UN MOSAICO DI NORME

Il presente contributo si propone di enucleare i principali aspetti di sicurezza inerenti il lavoro sui palcoscenici, individuando poi, per ciascuno di tali aspetti, alcune questioni di maggior interesse.

Riferimenti

Il tema della sicurezza dei lavoratori dello spettacolo è uno dei classici casi in cui è necessario abbandonare la percezione più consueta di un fenomeno per approcciarne una quantomai insolita. Non è infatti facile abbandonare l'istintiva idea del palcoscenico come luogo di espressione artistica, per percepirlo come un complesso quanto anomalo cantiere: nel quale plurimi aspetti tipici della sicurezza sul lavoro – operazioni in quota, movimentazione manuale dei carichi, esposizione al rumore, impianti elettrici – si coniugano e si specificano in maniera peculiare ed insidiosa.
In assenza di testi legislativi esplicitamente dedicati alla sicurezza dei lavoratori dello spettacolo, tocca agli addetti ai lavori comporre il mosaico di norme che si applicano alle diverse situazioni lavorative tipiche di chi opera intorno ai palcoscenici. Tipicamente, ciò avviene per mezzo di piccoli manuali pratici, pubblicati a cura di cooperative e altre imprese del settore; e proprio attraverso una sintesi critica di tali manuali passa la corretta ricostruzione dell'attuale contesto normativo che regola e governa i lavoratori dello spettacolo.
Precisazione ai limiti dell'ovvio: nel presente articolo, con l'espressione «lavoratori dello spettacolo» non si fa naturalmente riferimento agli artisti, bensì agli operai e agli altri soggetti che si occupano di smontaggio dei palchi e delle scene.
Si tratta di un'attività che assume connotazioni assai diverse secondo che si operi all'interno di un edificio teatrale, ovvero nel quadro di spettacoli mobili, con palchi da riallestire ogni volta in un diverso luogo. Di tali fondamentali differenze di contesto – come stiamo per vedere – la letteratura specializzata dà conto in maniera più che mai puntuale.

Fattori di rischio
Dalla sintesi dei principali manuali specializzati in materia, emerge che i principali comparti della sicurezza sul lavoro che interessano i lavoratori dello spettacolo sono i seguenti:
- lavori in quota;
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione al rumore;
- sicurezza degli impianti elettrici;
- prevenzione incendi;
- sicurezza negli spostamenti e nei viaggi.
Fedeli alla nostra tradizione tematica, non potremo però occuparci in questa sede di prevenzione incendi e di sicurezza negli spostamenti e nei viaggi. La prevenzione incendi resta infatti appannaggio di norme specialistiche e di chi per tradizione se ne occupa; quanto alla sicurezza negli spostamenti, essa attiene ovviamente a un contesto non definibile come cantiere.
Lavori in quota
L'aspetto relativo ai lavori in quota è, in tema di lavori dello spettacolo, particolarmente scottante e delicato.
Buona parte delle opere inerenti il palcoscenico attengono infatti il montaggio delle caratteristiche strutture tralicciate (le cosiddette «americane») che sovrastano il palcoscenico stesso, a fungere da supporto per luci ed altre apparecchiature di scena.

Orbene, ai lavori sulle americane si applicano perfettamente alcune disposizioni del Titolo IV, capo II del TUSL (artt. 105 ss.); in maniera del tutto particolare, l'art. 111 comma III, il quale consente l'utilizzo delle scale a pioli «solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare».
Nei lavori di montaggio e smontaggio dei palchi, si tratta di una questione di grande rilevanza: le americane, infatti, sono spesso costituite da una coppia di montanti che sorregge un unico componente orizzontale. In tale caso, è ovviamente vietato l'utilizzo della scala a pioli, la quale rischierebbe di provocare il crollo dell'intera struttura.
La scala a pioli potrà invece essere utilizzata allorquando l'americana sia composta da quattro montanti e quattro elementi orizzontali.
In aggiunta a ciò, restano ovviamente applicabili le norme generali sui lavori in quota di cui agli artt. 108, 109, 110 nonché 111 commi 1 e 2. Appaiono invece estranei alla realtà dello spettacolo gli artt. 112 e seguenti, poiché – salvi casi molto particolari – si fa fatica ad immaginare nel contesto in questione le opere provvisionali ivi descritte.
Movimentazione manuale dei carichi
Rispetto alle ordinarie questioni inerenti la movimentazione manuale dei carichi, la nota caratteristica del contesto di qui ci occupiamo è indubbiamente rappresentata dalla sfavorevole combinazione tra spazi angusti e tempi ridotti a disposizione.
È chiaro a tutti, infatti, che la realtà logistica dei palcoscenici comporta lo scaricamento di ingenti quantità di materiali – molti dei quali vengono, per l'appunto, spostati a mano –, la quale deve necessariamente avvenire in accordo con le impellenti esigenze artistiche legate alle prove e allo svolgimento del vero e proprio evento.

Sul punto, visto quant'è sintetica la parte del TUSL dedicata alla movimentazione manuale dei carichi (artt. 167-170) non possiamo fare altro che richiamare il fondamentale passaggio dell'art. 160, comma 2, lettera c), ai sensi del quale il datore i lavoro «evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII».
Come si vede, l'espressione evidenziata (sottolineatura dello scrivente), lungi dal rappresentare una sorta di clausola di stile, dovrà in questo caso essere caricata del massimo significato possibile, allo scopo di obbligare il datore di lavoro ad adattare le istruzioni operative alla peculiare combinazione spaziotemporale che abbiamo appena descritto.
Esposizione al rumore
In tema di esposizione al rumore, la particolarità inerente i lavoratori dello spettacolo è nota a tutti: spesso, i rumori di cui si tratta non sono quelli originati dai lavori in corso, bensì gli effetti acustici dello spettacolo per cui si lavora (tipicamente, la musica).
Una simile elementare osservazione non deve però trarre in inganno. Certo, non è raro che i lavoratori dello spettacolo siano chiamati a prestare la loro opera mentre le prove – quando non proprio la performance stessa – sono in corso. Fatto che, in ispecie per alcuni tipi di spettacolo, può indubbiamente causare disagi notevoli.
Tale situazione, però, appare ai nostri occhi come residuale: poiché infatti stiamo parlando in particolare di montaggio e smontaggio dei palchi e delle altre attrezzature sceniche, la maggior parte delle lavorazioni avviene ovviamente mentre né le prove, né tantomeno lo spettacolo sono in corso.
La combinazione tra le due possibili situazioni – rumori di lavorazione e rumori di scena – genera un'applicazione «ad ampio spettro» delle norme che il Titolo VIII, capo II del TUSL (artt. 187-198) dedica alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Tali norme, infatti, individuano una doppia soglia inerente la massima esposizione al rumore:

- il valore superiore di azione, il quale identifica il livello di rumore che ordinariamente non deve essere superato (art. 189, comma 1, lettera a);

- il valore limite di esposizione, il quale identifica il livello di rumore che non deve essere superato in nessun caso (art. 189, comma 1, lettera b).

Tale coppia di valori ha lo scopo di distinguere la soglia inerente l'esposizione media al rumore dalla soglia inerente i picchi massimi istantanei cui il lavoratore viene esposto.
Non potendo entrare in questa sede nel merito del sistema piuttosto complesso delineato dal TUSL in materia di esposizione limite al rumore, ci limitiamo ad osservare che il concetto di esposizione media al rumore viene prevalentemente in considerazione in relazione ai rumori di lavorazione (per i quali valgono considerazioni non così diverse da quelle inerenti altri settori lavorativi); per contro, il rispetto del valore limite di esposizione – oltre che all'usuale casistica inerente anch'essa i rumori di lavorazione – appare maggiormente legato al caso in cui siano contemporaneamente in corso le attività artistiche e vi siano, dunque, rumori di scena.
Un simile dualismo tra rumori di lavorazione e rumori di scena tende a riflettersi sui relativi rimedi.In tema di rumori di lavorazione, troverà miglior applicazione l'art. 192, il quale detta le misure di prevenzione e protezione contro l'esposizione eccessiva al rumore.
In tema di rumori di scena (circostanza che, però il più delle volte non sarà presente), sarà invece difficile evitare l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dall'art. 193. Infatti, il generale principio per il quale i DPI devono essere utilizzati solo quando il relativo rischio non sia prevenibile alla fonte sarà applicabile soltanto qualora il datore di lavoro sia in condizione di decidere se – e quando – far effettuare le lavorazioni in questione in assenza dei rumori di scena stessi.
Sicurezza degli impianti elettrici
In tema di sicurezza degli impianti elettrici, le evidenti peculiarità del contesto del lavoro nello spettacolo sono legate alle attività svolte all'esterno (stadi, fiere, teatri antichi ecc.), laddove cavi, scatole di derivazioni e gli altri componenti degli impianti vengono utilizzati a cielo aperto, in contesti che variano dall'impermeabile asciutto (asfalto o cemento in buone condizioni atmosferiche) al permeabile bagnato (erba o terra in una giornata di pioggia).

In tale peculiare luce devono essere lette le disposizioni del TUSL dedicate a impianti e apparecchiature elettriche (Titolo III, capo III).

Sul punto, dobbiamo notare che tali disposizioni si possono grosso modo suddividere in due gruppi:
- l'art. 80 impone la valutazione dei rischi specifici;
- l'art. 81 fa amplissimo rimando al rispetto della regola d'arte per materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici.
La "regola d'arte" si considera rispettata ove siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o, sussidiariamente, ove siano rispettate le norme di buona tecnica di cui all'Allegato IX al TUSL.
Mentre in altri contesti il rispetto delle norme de quibus può dirsi pressoché completo allorquando sia rispettato l'art. 81, è chiaro a tutti che il lavoro nel contesto dello spettacolo, in nome delle contingenze ambientali già descritte, richiede una puntuale enucleazione delle proprie specificità che segua l'esemplificazione offerta dall'art. 80.
In essa, i punti di nostro maggior interesse appaiono indubbiamente i seguenti:
- rischi da contatti elettrici diretti e indiretti (lettere a e b);
- rischi da innesco di esplosioni (lettera d);
- sovratensioni (lettera f).
Si tratta infatti, evidentemente, dei rischi cui vanno maggiormente soggetti gli impianti elettrici temporanei e mobili.

In questa stessa ottica, vista per l'appunto la presenza di componenti elettrici «volanti» e la frequente scarsità di spazio, particolarissima attenzione dovrà essere posta all'art. 83 del TUSL, il quale vieta «lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi».
Considerazioni conclusive
Da tale breve analisi emerge chiaramente come l'argomento della sicurezza dei lavoratori nello spettacolo sia uno dei più caratteristici argomenti interdisciplinari: nei quali è necessario procedere a una sistematica e giudiziosa lettura trasversale di numerose norme, da ognuna delle quali deve essere estratta la specifica valenza operativa del caso.
Opera ovviamente tutt'altro che semplice, per la quale – come sempre nei settori di nicchia – resta dunque fondamentale la miglior consolidata prassi degli addetti ai lavori. Una prassi cristallizzata nei numerosi manuali pratico-operativi, sui quali – come detto – noi stessi abbiamo fatto, in queste sede, amplissimo assegnamento.

 

21 novembre 2011

p. LA SEGRETERIA GENERALE UILCOM
(Francesco SILVANO)


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