Percorsi abilitanti speciali (Pas) - I chiarimenti del Ministero sul riconoscimento dei servizi validi per l'accesso
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- Creato Giovedì, 17 Ottobre 2013 08:59
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)
FAQ RICONOSCIMENTO SERVIZI VALIDI PER L’ACCESSO
1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile,ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. E’ valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.
3. E’ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
4. E’ valido il servizio giuridico in costanza di contratto.
Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l’accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.
5. E' valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari”, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l'intera durata del progetto.
Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.
7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
8. E’ valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari.
9. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l’intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).
10. E’ comunque valido, nelle more dell’adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell’anno scolastico 2012/13.
11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).