Prepensionamenti in caso di soprannumerarietà
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- Creato Mercoledì, 25 Settembre 2013 08:05
Per il personale della scuola, che risulta in esubero nell’organico provinciale, c’è la possibilità del collocamento a riposo, a richiesta, con i requisiti della normativa precedente la Legge n. 214 del 2011, meglio nota come Legge Fornero.
E’ quanto è stato affermato dal dirigente dottor Gildo De Angelis, vicario del Direttore Generale, nella comunicazione del 05.09.2013 inviata ai Direttori degli USR e ai Dirigenti degli Ambiti provinciali, ex Provveditorati.
La comunicazione sopra ricordata riprende il decreto legge 95 del 2012, così come convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, che dispone nel comma 20 bis che il personale docente, che per l’A.S.2013/14 non sia stato proficuamente utilizzato, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 se matura i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31.08.2012 in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 (Legge Fornero).
I requisiti sarebbero; 1) quota “96” (anni 60 di età e anni 36 di contribuzione, oppure anni 61 di età e 35 di contribuzione); 2) 40 anni di contribuzione; 3) per le donne 61 anni di età e minimo 20 di contribuzione e per gli uomini 65 anni di età e minimo 20 di contribuzione. La richiesta va indirizzata all’Ambito territoriale di riferimento entro il 30 di settembre p.v., il quale predisporrà i prospetti informativi da inoltrare all’Ente previdenziale, dopo aver convalidato la domanda.
L’”esodo”, quindi, è volontario e riguarderebbe coloro che, appartenenti a categoria in esubero, non sono stati utilizzati proficuamente in provincia.
A questo punto si presenta un problema che solo il Ministero potrà risolvere con una successiva precisazione: i docenti in esubero non proficuamente utilizzati sono, di solito, i più giovani i quali difficilmente potranno possedere i requisiti per il pensionamento, rendendo vana in tal modo la possibilità di pensionamento e di riassorbimento dell’esubero.
Ciò renderebbe, di fatto inapplicabile al Comparto Scuola le legge per effetto della mobilità annuale, tipica del settore che effettua le utilizzazioni, sulla base di graduatorie che considerano preminentemente l’anzianità di servizio, diversamente da ogni altro pubblico dipendente che è incardinato su un posto di organico.
Pertanto, anche per adattare la ratio della legge alle specificità del settore, sarebbe opportuno che consentissero a coloro che hanno i requisiti per il pensionamento di poter presentare domanda di dimissioni fino alla concorrenza dell’esubero.
Nelle more di tale chiarimento, le nostre Segreterie Territoriali sono invitate a dare la diffusione della circolare del MIUR e consigliare l’inoltro delle istanze di pensionamento al personale appartenente alle classi di concorso in esubero provinciale entro i termini di scadenza.