Supplenze docenti e Ata - Il Miur fornisce chiarimenti.

Con nota n. 8680 del 4 settembre 2013 il MIUR fornisce precisazioni sul conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
In particolare per i profili di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti e di quelle ad esaurimento le supplenze saranno assegnate dai Dirigenti scolastici, dalle graduatorie di istituto con contratti che potranno essere convertiti al 30 giugno, analogamente a quanto indicato dal Ministero agli uffici territoriali con le note 8468 del 26 agosto 2013 e 8516 del 28 agosto 2013 che prevedono che tali procedure possano interessare anche il personale con contratto a tempo indeterminato che chiede l’applicazione dell’art. 59 del CCNL 2006/09

Prot. AOODGPER n. 8680 Roma, 4 settembre 2013
Uff. III
OGGETTO: Supplenze personale docente, educativo ed ATA. A.S. 2013/14. - Precisazioni.
Facendo seguito alla circolare n.1878 del 30 agosto u.s., con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l’a.s. 2013/14, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Alle 11 ore di insegnamento deve essere aggiunta 1 ora di programmazione anche quando le stesse derivino dalla somma di 2 spezzoni.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE A.T.A.
Con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19 aprile 2001 n. 75 e del D.M. 24 marzo 2004 n. 35, le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto, con la stipula di contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 della legge 449/1997. I contratti così stipulati, potranno essere convertiti in supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo quanto già precisato con le precedenti note 8468 del 26 agosto 2013 e 8516 del 28 agosto 2013.


Per IL DIRETTORE GENERALE - Il Dirigente Vicario - f.to Gildo de Angelis

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