Scheda UIL Scuola: Chi può andare in pensione

Nell’approssimarsi Nell’approssimarsi della emanazione del decreto col quale il ministro dell’Istruzione comunica la data di scadenza delle domande di dimissioni dal servizio con o senza accesso al trattamento pensionistico, mediante la procedura on line del sistema Polis, è opportuno ricordare le norme che consentono il pensionamento a domanda o d’ufficio.

 

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

 

Riguarda coloro che, entro il 31.12.2016, possono far valere anni 41 e mesi 10 di contribuzione, nel caso in cui trattasi di donne, e 42 anni e 10 mesi, alla stessa data, se si tratta di uomini. E’ necessario e sufficiente arrivare a 41 anni e 6 mesi e 42 anni e 6 mesi entro il 31.08.2016, senza arrotondamenti, poiché i mesi da settembre a dicembre si aggiungono virtualmente.

 

PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Riguarda uomini e donne che, entro il 31.12.2016, raggiungono l’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi con una contribuzione minima di anni 20.

 

PENSIONAMENTO D’UFFICIO (OBBLIGATORIO)

E’ riservato a coloro che, uomini e donne, raggiungono entro il 31.08.2016 l’età di anni 66 e mesi 7 con una contribuzione minima, alla stessa data, di anni 20.

Si riferisce, altresì, a coloro che, uomini e donne, raggiungono l’età anagrafica di anni 65, entro il 31.08.2016, e possedevano al 31.12.2011 un requisito per andare in pensione. Attualmente, tale norma riguarda i nati nel 1951 che al 31.12.2011 possedevano quota 96 o 40 anni di contribuzione.

Riguarda, infine, coloro che, uomini e donne, possiedono una età anagrafica di anni 62 entro il 31.08.2016 con una contribuzione minima di anni 41 e mesi 10, per le donne, e anni 42 e mesi 10, alla stessa data, per gli uomini. I requisiti si devono possedere senza arrotondamenti.

 

MANTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE L’ETA’ DI VECCHIAIA

Coloro che, uomini e donne, raggiunta l’età per il collocamento a riposo per vecchiaia (anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2016) non posseggono la contribuzione minima per l’accesso al trattamento pensionistico (anni 20), ai sensi dell’art. 409 comma 5 del Decreto legislativo 297 del 16.04.1994 (testo unico), possono chiedere il mantenimento in servizio fino all’età di 70 anni. Qualora non si dovesse arrivare a 20 anni di contribuzione entro il 70° anno di età anagrafica, viene disposto da subito il licenziamento d’ufficio.

 

PENSIONAMENTO CON LO SPECIALE REGIME DONNE

L’attuale legge di stabilità, in discussione in parlamento, ha reiterato di 1 anno i requisiti per il pensionamento con lo speciale regime donne, optando per il calcolo contributivo, così come stabilito dalla L. 243 art. 1 comma 9 del 2004 (Legge Maroni), per le donne che entro il 31.12.2015 raggiungono l’età di anni 57 (è stato tolto il periodo di 3 mesi per l’aumento dell’aspettativa di vita) con una contribuzione di anni 35, con  una “perdita” di circa il 30% calcolata sulla pensione con metodo retributivo.

 

SALVAGUARDATI

L’attuale legge di stabilità ha riproposto il pensionamento per 2.000 unità di personale, con le regole ante Fornero, per coloro che nell’anno 2011 hanno fruito di assistenza a “figli disabili in situazione di gravità”, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n° 151 del 26.03.2001. In tal caso i requisiti pre Fornero riguardano “quota 97 e 3 mesi”, con un’età minima di 61 e 3 mesi ed una contribuzione minima di anni 35, nonché con un mix tra età anagrafica e contributiva. Es.: anni 61 e 10 mesi e contribuzione di 35 e 5 mesi. La somma dà 97 e 3 mesi.

Recentemente, sono stati ripescati anche coloro che avevano presentato domanda di pensionamento con la quarta e sesta salvaguardia, rispettivamente D.L.vo 102/2013 e D.L.vo 147/2014.

Per queste ultime categorie di lavoratori stanno pervenendo, in questi giorni, le comunicazioni da parte dell’Inps del diritto a pensione a decorrere da 01.09.2015. Si tratta di circa 1.500 lavoratori per i quali l’indicazione che possiamo dare è, nel caso abbiano voglia di essere collocati a riposo, di presentare le dimissioni dal servizio al Dirigente scolastico per l’accesso al trattamento pensionistico e, in caso di diniego, di procedere col ricorso al giudice del lavoro

(Scheda a cura di Francesco Sciandrone)

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