Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l'a.s. 2014/2015. Precisazioni - Prot. 2700 del 28.8.2014
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- Creato Lunedì, 01 Settembre 2014 08:39
Facendo seguito alla nota n. 2694 in data odierna si fa presente che, per mero errore di compilazione, la stessa è risulta mancante di alcune parti. Si ripropone, pertanto, il testo della citata nota con riportato in grassetto le parti mancanti:
1) Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso o posto di tipo comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno o altra provincia anche per lo stesso tipo di posto.
2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori e idonei) dei concorsi a cattedre, tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno con nomina tratta dalle GAE o da elenchi tratti da altra classe di concorso nel’ambito delle graduatorie di merito.
Infatti, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.167 (cd. depennamenti) si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inclusi nelle CAE.
Si precisa che per l'accettazione e la rinuncia di una proposta di assunzione nel medesimo anno scolastico si deve fare riferimento al punto A.18 dell' allegato del DM 7 agosto 2014.
Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alla assenza di candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di istruzione, trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato alla stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.
IL CAPO DIPARTIMENTI, Luciano Chiappetta