QUOTA 96. La scheda di lettura del decreto dopo l’approvazione dell’emendamento

E’ stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali l’emendamento dell’Art. 1 e 1 bis del D.L. n° 90/2014 che prevede l’estensione dei requisiti della legge pre Fornero al 31 dicembre 2012 (quota 96 e 40 anni di contribuzione). Il testo è ora all’esame dell’Aula della Camera dei Deputati, successivamente dovrà essere approvato anche dal Senato. Dopo le due votazioni l’iter legislativo sarà concluso.

E’ del tutto evidente che siamo in presenza di tempi strettissimi per consentire la piena applicazione a partire dal settembre 2014.

Le stesse procedure previste, una graduatoria tra le domande oltre che la normale verifica di requisiti contributivi , richiedono la massima velocità da parte dei due rami del Parlamento.

Si tratta sicuramente di una soluzione positiva all’ingiusta decisione del provvedimento Fornero, doppiamente punitiva per il personale della scuola. La Uil Scuola aveva da subito denunciato tale ingiustizia ed evidenziato l’errore che si stava commettendo.

La decisione del Governo Monti, confermata dalla maggioranza parlamentare, di non aprire nessun confronto di merito sulla materia, ha determinato tante tensioni, nel mondo della scuola e tra le famiglie, che alla luce dei provvedimenti odierni sarebbe stato non solo doveroso ma opportuno evitare.

Auspichiamo che questa esperienza possa influire sulle future iniziative governative verso una diversa disponibilità all’ascolto e al confronto con il sindacato portatore di conoscenze e di legittimi interessi di chi con il proprio lavoro fa funzionare la scuola.

Il testo comprende due elementi critici:
- rinvio del pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
- limite, numerico e della capienza finanziaria, che potrebbe determinare la esclusione dal diritto ad alcune persone in pieno possesso dei requisiti previsti dal decreto.
Non vorremmo trovarci di fronte ad un ‘Quota 96 bis’. Tale anomala procedura non dà certezza e può essere causa di ulteriori, forti preoccupazioni e tensioni tra il personale stante la delicatezza del problema pensionistico.

Il dettaglio:
1) Non possono esserci trattenimenti in servizio oltre i limiti di età (65 anni) previsti dall’attuale normativa. Per la scuola il decreto precisa che la decorrenza è 31 agosto 2014.


2) L’Amministrazione potrà risolvere ‘unilateralmente’ il rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, al raggiungimento della contribuzione massima ma non prima del raggiungimento dell’età anagrafica (62 anni) che non dà luogo a riduzioni percentuali del trattamento previdenziale. Il testo è comunque poco chiaro.
3) Fino al 31 dicembre 2017 non viene operata alcuna riduzione percentuale sul trattamento pensionistico per coloro che raggiungono i requisiti per la “pensione anticipata” (41 anni e 6 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) anche se con età anagrafica inferiore a 62 anni.
4) Tutto il personale della scuola che alla data del 31 agosto 2012 raggiunge i requisiti previsti dalla normativa prima della legge Fornero (quota “96” – es: 35 anni di contributi e 61 anni di età o “40” anni di contribuzione) potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2014.
5) Le lavoratrici della scuola che hanno optato per il sistema contributivo per accedere al trattamento pensionistico nel 2012 e nel 2013, potranno – con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto - chiedere il ricalcolo della pensione col sistema al quale avrebbero avuto diritto, se nel 2012 possedevano i requisiti per andare in pensione previsti dalla legislazione pre Fornero.
6) Coloro che accedono alla pensione in base ai requisiti previsti dal presente decreto accederanno al TFR al momento in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo le disposizioni della legge Fornero; rimangono ferme le norme relative alla erogazione, anche rateizzata, in base all’entità del TFR.
L’emendamento chiarisce che i destinatari (cd. Quota 96) inviata la domanda on line all’Inps, faranno parte di una graduatoria stilata dall’Inps stesso, con un criterio progressivo risultante dalla somma di età anagrafica e di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2012.

Il diritto ad andare in pensione in base ai benefici previsti dal decreto è riconosciuto nel numero massimo di 4.000 persone e nei limiti di spesa previsti dal decreto stesso; il numero effettivo potrebbe quindi anche essere inferiore a 4.000.

Qualora dal monitoraggio e dalla graduatoria predisposta dall’Inps risultasse già coperto il limite massimo di pensionamenti previsto dal decreto non potranno essere prodotte altre domande finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal decreto stesso.

La scheda tecnica è stata curata da Francesco Sciandrone

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