Sentenza "Quota 96": una nota dell'ufficio legale della Uil Scuola
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- Creato Lunedì, 23 Dicembre 2013 08:15
Difatti, il non decidere e le motivazioni assunte allo stesso tempo reso più forte la posizione delle controparti “condividendo” la tesi che la vera riforma sul sistema pensionistico era già stata introdotta prima della riforma “Fornero”.
Difatti, la Corte Costituzionale non solo ha “bocciato” il quesito formulato dal Tribunale di Siena ma anche riconosciuto una valenza normativa “fondamentale” alla tesi dell’INPS.
Difatti, nella propria difesa l’I.N.P.S., ha sempre sostenuto che il diritto non poteva essere individuato nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, in quanto già la precedente riforma introdotta dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aveva già di fatto “spostato” di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro che maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1^ gennaio 2012.
Questa tesi era stata successivamente ripresa anche dalla Funzione Pubblica.
Altro aspetto sul quale la Corte Costituzionale non fa chiarezza è quello della competenza funzionale in relazione alla giurisdizione ove si limita a dire che: “Il Giudice a quo ha motivato in modo non implausibile su questo punto”.
Creando ulteriore confusione in uno scenario già difficile tra decisioni di Tribunali contrastanti, sentenza opposte del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti.
A questo punto solo la politica può realisticamente intervenire a modificare una palese ingiustizia e questo aspetto, tutto sommato, non è stato pregiudicato dalla decisione della Corte Costituzionale che, sul piano legislativo, ha invero indicato la strada per intervenire modificando non solo la normativa Fornero ma anche la precedente legislazione riconducibile alla legge 449/97, cosi come modificata dalla legge n. 148/2011.
Altra possibilità, ma richiederebbe tempi molto lunghi, è che lo stesso Tribunale di Siena o altro Giudice riformuli il quesito alla Corte Costituzionale così da ottenere una sentenza di merito. Ma mi rendo conto che anche qualora si riuscisse ad ottenere tutto ciò i tempi richiesti sono di almeno 2/3 anni con l’effetto che l’eventuale pronuncia positiva andrebbe ad incidere su una situazione già definita dal tempo.
L’unica strada possibile a questo punto è quella legislativa.