INVALIDITA' E PATOLOGIE ONCOLOGICHE: CONGEDO PER CURE
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- Creato Venerdì, 25 Maggio 2012 11:08
Le lavoratrici e i lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire di un periodo di congedo di 30 giorni l’anno, anche frazionato, per cure connesse allo stato di invalidità, con la corresponsione del relativo trattamento economico.
Questa possibilità, espressamente regolamentata dall’art. 7 del D.Lgs. 119/11, era già prevista da precedenti norme che, a seguito di quanto disposto dal citato art. 7, sono state contestualmente abrogate.
E’ importante che siano a conoscenza di questo diritto anche coloro che sono affetti da patologie oncologiche che possono fruirne per trattamenti terapeutici o cure, come già ribadito dal Ministero del lavoro.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del dipendente con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa.
La nuova disciplina prevede inoltre che durante questo congedo, che non rientra nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Previsioni queste del tutto nuove rispetto alle originarie norme.
Il Ministero del lavoro, a suo tempo interpellato sulla questione (cure in presenza di malattie oncologiche), aveva già precisato che questo congedo non risulta indennizzabile da parte dell’Inps, anche se equiparato alla condizione di malattia, è retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile nel periodo di comporto individuato dai contratti collettivi, in quanto “ulteriore”.
In precedenza, prima della sua regolamentazione ad opera del D.Lgs. n. 119/11, vi erano comportamenti difformi nel settore pubblico e in quello privato, sia riguardo la retribuibilità sia le modalità di concessione.
Ai fini di un effettivo utilizzo di questo congedo, particolare attenzione dovrà essere posta dai contratti di lavoro con riferimento alla disciplina attualmente vigente e al trattamento economico spettante.
Siamo in attesa delle circolari esplicative da parte degli enti interessati.
Si ricorda infine che per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell’invalidità civile che deve essere effettuato dall’apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. L’accertamento può riguardare una inabilità temporanea che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.
Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente dei lavoratori interessati