Congedo parentale a ore: domanda on-line e indicazioni Inps

È stata avviata la procedura on line che consente ai genitori lavoratori dipendenti di presentare apposita domanda all’Inps per ottenere il congedo parentale su base oraria.

 

Lo comunica l’Inps, con l’attesa circolare n. 152 del 18 agosto 2015, precisando che questa modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile o giornaliera. La richiesta per il congedo parentale ad ore, in questa fase transitoria, può anche essere retroattiva. A regime la domanda dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo. 

Le modalità di invio avvengono mediante uno dei consueti canali: sul portale Inps con servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo; attraverso il Contact Center integrato dell’Istituto; attraverso i Patronati.

Si ricorda che il congedo parentale ad ore è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2013 che, modificando l’art. 32 del T.U. n. 151/2001 a tutela della maternità/paternità, ha demandato alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, la relativa regolamentazione. Recentemente il decreto legislativo n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act e in vigore dal 25 giugno 2015, ha previsto un criterio generale secondo il quale, in assenza di contrattazione collettiva che disciplini questo congedo, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In sostanza il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

La norma prevede l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. n. 151/2001. 

La riforma ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

Il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dal contratto e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario e non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero.

Si rammenta, inoltre, che sempre il decreto legislativo n. 80 del 2015, ha previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). 

 

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