Rivedibilità e diritti acquisiti. Indicazioni Inps
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- Creato Giovedì, 25 Giugno 2015 10:53
Come noto la legge n. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014, per la semplificazione in materia di invalidità civile e, in particolare, per la nuova disciplina delle visite di revisione e diritti acquisiti, prevede che nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di invalidità civile e per handicap i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (tra queste anche i permessi lavorativi L. 104/92), senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento.
La legge chiarisce inoltre che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Inps (quindi non più della Asl o del cittadino).
L’Inps, con circolare n. 10/2015 precisa che effettuerà non solo la convocazione a visita ma anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione.
Con successivo messaggio (n. 1964/2015) l’Inps, tra le varie indicazioni sulle nuove procedure, evidenzia (soprattutto riguardo i benefici lavorativi di cui alla legge n. 104/92) che al fine di garantire ai cittadini la documentabilità della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è stata predisposta un’apposita attestazione, che le sedi territoriali rilasceranno all’avente diritto su sua richiesta. Questo è molto importante non solo per le agevolazioni lavorative ma anche per tutte le altre previste per le persone disabili.