Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013: Novità in materia di Imu e agevolazioni fiscali Irpef

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 Agosto 2013, il Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013, c.d. “Decreto IMU”, contenente le seguenti disposizioni:
• abolizione della prima rata IMU/2013 in riferimento agli immobili che avevano beneficiato della sospensione a giugno;
• abolizione della seconda rata IMU/2013 in riferimento agli immobili costruiti dalle imprese edili ma non ancora venduti (c.d. “immobili merce”).
Inoltre, il Decreto in esame ha previsto, già a decorrere dal 2013:
• la riduzione della cedolare secca dal 19% al 15% applicabile ai contratti a canone concordato;
• la riduzione della detrazione IRPEF dei premi versati sulle polizze assicurative vita e infortuni.
Vi illustriamo, qui di seguito, le principali novità introdotte dal decreto in oggetto.

1. Immobili interessati dall’abolizione della prima rata IMU/2013
Il Legislatore ha provveduto ad abolire la prima rata IMU/2013 in riferimento agli immobili per i quali l’art. 1, comma 1, D.L. n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali, di cui all’art.13, comma 4, 5 e 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni.
Pertanto, alla scadenza del prossimo 16 Settembre i contribuenti non avranno quindi alcun obbligo di versamento IMU.
Rendiamo noto che l’esenzione in argomento riguarda solo l’acconto. Nulla è stato ancora previsto invece per il saldo di dicembre che ad oggi risulterebbe ancora da dover versare (salvo l’emanazione di un provvedimento specifico come annunciato dall’attuale Governo in carica).

2. Immobili interessati dall’abolizione della seconda rata imu 2013
È stata abolita la seconda rata IMU 2013 relativa agli immobili costruiti dalle imprese edili ma non ancora venduti, c.d. “immobili merce”, purché non locati.
E’ stato soppresso, quindi, il versamento della rata di dicembre 2013, mantenendo comunque inalterato il prelievo avvenuto a giugno, in sede di prima rata di acconto.
Inoltre, il c.d. “Decreto IMU” è intervenuto modificando il comma 9-bis dell’art. 13, D.L. n. 201/2011 prevedendo quanto segue “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
E’ bene precisare che il riferimento voluto dal legislatore è ad ogni tipo di fabbricato, non solo a quelli abitativi. Questo significa che, a titolo di esempio, anche uffici, capannoni e negozi sono interessati dal medesimo esonero.

3. Detrazione abitazione principale per alloggi IACP
Il Decreto in esame modificando il comma 10, sesto periodo, del citato art. 13, riconosce l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o Enti assimilati ex art. 93, D.P.R. n. 616/77.
Detto comma, infatti, afferma che “La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP …”.


4. Esenzione imu per gli immobili utilizzati per la ricerca scientifica
È stata prevista, a decorrere dal 2014, l’esenzione IMU anche per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività “di ricerca scientifica” (modifica dell’art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992).

5. Equiparazione all’abitazione principale
Il Decreto in esame, all’art. 2, comma 4, prevede, ai fini IMU:
• l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• a partire dal 2014, l’assimilazione di cui al punto precedente è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (ex D.M. 22 aprile 2008).
“Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali [...].”
Ne deriva, pertanto, che alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, oltre che l’applicazione della detrazione generale per le abitazioni principali, viene riconosciuta anche quella aggiuntiva per i figli (da verificare in relazione ai singoli occupanti degli alloggi assegnati ai soci), nonché l’aliquota agevolata che il Comune ha riconosciuto all’abitazione principale.

6. Abitazione principale delle “forze armate”
Con l’art. 2, comma 5 del decreto in argomento, il legislatore consente al personale della Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia di beneficiare dell’agevolazione per abitazione principale per un unico immobile e relative pertinenze, indipendentemente dal fatto che il possessore vi trasferisca la dimora o la residenza. Unica condizione è che l’immobile non sia oggetto di locazione.

CEDOLARE SECCA
Il Legislatore, con il Decreto Legge n. 102/2013 in oggetto, ha stabilito, altresì, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, l’aliquota della cedolare secca per gli immobili locati con contratti a canone concordato è ridotta dal 19% al 15% (modifica dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011). Rimane invariata al 21% la misura del prelievo riguardante le altre tipologie di contratto.


PREMI ASSICURATIVI
Il legislatore, con il decreto in argomento, intervenendo sull’art. 15, comma 1, lett. f), D.P.R. 917/1986, ha disposto, fra l’altro, anche la riduzione dei limiti massimi di detraibilità sui premi per assicurazioni.
Viene prevista, infatti, la detrazione Irpef del 19% per un importo complessivo non superiore ad € 630, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2013, ed a € 230 dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014. Come a Voi noto, La norma precedentemente vigente stabiliva la detrazione al 19%, entro il limite massimo di spesa che risultava pari ad €1.291.
La riduzione riguarda i premi versati per i contratti di cui all’art.15, co.1, lett.f) del Tuir e quindi:
• contratti stipulati al fine di coprire il rischio morte;
• contrati stipulati per prevenire l’invalidità permanente (detraibili anche se stipulati dal 1°/01/2001);
• contratti per salvaguardarsi dal rischio di non autosufficienza per gli atti della vita quotidiana;
• contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000.
Nei suddetti limiti massimi di detraibilità sono da ricomprendere anche i premi di assicurazione “…in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta…”.

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