MOD. 730 - LO SAI CHE ... puoi detrarre le spese per l'intermediazione immobiliare?

Dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 % dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta, non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto dei diritti reali minori (quali ad esempio l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

La detrazione si applica su un importo non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

La spesa deve essere documentata mediante:

  • fattura emessa dal mediatore immobiliare;
  • copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita Iva o del codice fiscale delll'agente immobiliare.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che se viene pagato, a seguito della stipula del preliminare di vendita, all'agenzia immobiliare il compenso dell'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Nel caso in cui l'acquisto non vada a buon fine, il contribuente sarà tenuto poi a restituire la relativa detrazione con la prima dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.

Sono stati forniti, inoltre, i seguenti chiarimenti per alcuni casi specifici sotto elencati:

  • fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
  • fattura cointestata al proprietario e a un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario: è necessario che in fattura venga specificato che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
  • fattura intestata ad un soggetto non proprietario: l'onere non è detraibile.

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