MOD. 730 - LO SAI CHE ... puoi detrarre i premi di assicurazione?

La detrazione compete, nella misura massima complessiva di 1.219,14 euro, per i premi di assicurazione versati nel 2012, relativamente a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto esclusivamente uno o più dei seguenti rischi:

- rischio di morte;

- rischio di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante;

- rischio di non autosufficenza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

I contratti di assicurazione della prima tipologia , quelli cioè stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione dei relativi premi se:

  • è prevista una durata non inferiore a 5 anni dalla data della loro stipula;
  • non è consentita la concessione di prestiti per il periodo di durata minima sopra indicato.

Al ricorrere di queste condizioni il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto o al suo rinnovo anticipato (anche tacito), se antecedente al 31 dicembre 2000.

La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere.

Sono detraibili, se stipulate o rnnovate entro il 31.12.2000, anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R. C. auto.

II contratti di assicurazione della seconda tipologia, quelli cioè stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione dei relativi premi se coprono uno o più dei seguenti rischi:

  • morte;
  • invalidità permanente superiore al 5%;
  • non autosufficenza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La prima tipologia di rischio è caratterizzata dal prevedere l'erogazione della presentazione esclusivamente in caso di morte. Esistono però anche dei contratti misti che possono prevedere l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In queste ipotesi miste il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio di morte.

Nella seconda tipologia l'elemento determinante ai fini della detrazione dei premi è che la copertura sia relativa ad una invalidità permanente superiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla. In presenza di polizze che coprono questo rischio, ma coprono anche rischi di invalidità permanente inferiori a suddetta percentuale, il premio è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non superiore al 5%.

Per la terza tipologia, quelli cioè che coprono il rischio di non autosufficenza nel compimento degli atti della vita quotidiana, condizione essenziale per potere detrarre i relativi premi è che l'assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. E' necessario, inoltre, che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

  • la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficenza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti di vita quotidiana: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti.
  • le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000) condizione ulteriore, ma fondamentale, per potere esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. Il diritto alla detrazione, per i premi assicurativi, spetta anche nel caso in cui il familiare a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto sia come assicurato posto che, in tal caso, l'onere economico è supportato dal contribuente.

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