MOD. 730 - LO SAI CHE ... puoi detrarre le spese per l'assegno periodico corrisposto al coniuge?
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- Creato Venerdì, 10 Maggio 2013 09:12
Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati dal coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'attività giudiziaria.
Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E23 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario.
Non devono essere considerate le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato.
Non possono essere considerati oneri deducibili le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.
Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli.
Si fa presente che la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat, pertanto, potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo.
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Non è deducibile l'assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito; il tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti.
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