Agevolazione prima casa: cosa c'è da sapere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 depositata il 2 febbraio 2018, ha precisato che  il possesso di un’altra casa nello stesso comune, non destinata a diventare l’abitazione di famiglia in quanto inidonea a tal fine, non sarà di ostacolo alla fruizione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un altro immobile da destinare ad abitazione principale.

 

La sentenza ha pertanto stabilito che il contribuente, per ottenere le agevolazioni prima casa, deve:

Non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

non vantare i medesimi diritti su altra casa acquistata dallo stesso soggetto oppure dal coniuge, con le agevolazioni.

Nel caso specifico, i contribuenti ricorrenti vantavano la proprietà di una casa nello stesso comune dove è ubicato il nuovo immobile acquistato,  del tutto priva dei requisiti di abitabilità, come certificato dalla Asl competente, e per la quale non si era usufruito dei benefici “Prima casa” in quanto l’immobile era privo dei requisiti di abitabilità.

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