"Car sharing", le somme rimborsate dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente

Le somme rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per il servizio di "Car Sharing" non concorrono alla formazione del reddito dei lavoratori in trasferta all'interno dello stesso Comune della sede di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici, ex art. 51, co. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Risoluzione Agenzia Entrate 28.9.2016, n. 83).

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