Prima casa - Allineamento Iva-registro
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- Creato Giovedì, 04 Giugno 2015 07:27
L’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 ha mutato i criteri di individuazione delle unità abitative per le quali è possibile usufruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’Iva e, conseguentemente, dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, allineando tale disciplina a quella prevista nell’ambito degli atti soggetti ad imposta di registro. Le modifiche effettuate comportano che, anche ai fini Iva, per i benefici “prima casa” il riferimento non è più alle unità abitative “non di lusso” identificate secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, bensì a quelle che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come previsto per l’imposta di registro.
L’aliquota agevolata Iva del 4%, pertanto, trova applicazione con riguardo ai trasferimenti delle prime case di abitazione diverse da quelle accatastate come A/1, A/8 o A/9: quest’ultime non possono, invece, accedere al beneficio, anche qualora non risultino qualificabili come “non di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969.