Legge di Stabilità 2014. Novità fiscali in materia di ... Iuc

Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento.

LA TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata in quella calpestabile (va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES) fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimarrà comunque quella calpestabile.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
- abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

LA TASI
Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Restano escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.
Il Comune potrà ridurre l’aliquota fino all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Il Comune, inoltre, può prevedere riduzioni e/o esenzioni tariffarie per esempio nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

L’IMU
Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione della IUC non abroga la disciplina per l’applicazione dell’IMU che per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n.201/2011 è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.
La legge di stabilità per il 2014 stabilisce che:
• viene confermato che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
• viene previsto che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che la stessa non risulti locata);
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’IMU non si applica, altresì:
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• alla casa coniugale assegnata al coniuge;
• a un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Inoltre:
• si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011) applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
• viene previsto che, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 mentre è stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.;
• si esentano dall'IMU, a decorrere dall'anno 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale.

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