Legge di Stabilità 2014. Novità fiscali in materia di ... Reclamo e mediazione

Viene prevista una modifica dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione per gli atti notificati dal 03.03.2014. In particolare:
- in luogo della previgente ammissibilità del ricorso stesso, per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità;
- l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo. Qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
- per il calcolo dei predetti 90 giorni vale quanto previsto per i termini processuali;
- per le somme risultanti dall’atto oggetto di reclamo, la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). In altre parole, la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi;
- l’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni.

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