Legge di Stabilità 2014. Novità fiscali in materia di ... tassazione leasing
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- Creato Martedì, 21 Gennaio 2014 08:34
Viene modificata la disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
Nel dettaglio è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari:
- alla metà per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.
Per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), quindi, in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, pertanto, il minimo di otto anni e il massimo di quindici).
Per l’impresa utilizzatrice (art. 102, comma 7 TUIR) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
Le nuove regole si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 01.01.2014.